- Che cos’è l’androne condominiale e come si può utilizzare
- Cosa dice la legge
- Poteri dell’assemblea e dell’amministratore
Bici e motocicli nell’androne condominiale: quando è consentito
Che cos’è l’androne condominiale e come si può utilizzare
In quanto luogo di transito tra il portone dell’edificio, le scale condominiali, i locali della portineria e, in generale, le altre parti dell’edificio, l’androne serve a facilitare l’accesso alle unità immobiliari. Come le scale e ad altri elementi assimilabili, l’androne è considerato di uso comune, a meno che il titolo, ovvero il primo atto di acquisto di un’unità immobiliare da parte dell’originario unico proprietario dell’edificio, disponga diversamente. Non è raro, soprattutto nei condomini di dimensioni ridotte, che la proprietà dell’androne sia riservata a un solo condòmino, mentre all’altro è garantito solamente il diritto di passaggio per raggiungere la propria unità immobiliare.
Chiarito, quindi, che funzione primaria dell’androne è quella di fare accedere alle unità immobiliari, il passaggio e la sosta di cicli o motocicli costituiscono un utilizzo secondario ed eventuale.
Cosa dice la legge
In generale, quindi, gli spazi comuni, tra cui, appunto, l’androne, possono essere utilizzati da tutti i condòmini senza però che ciò possa impedire agli altri di farne un uso analogo e senza alterarne la destinazione. Quindi, l’uso di pianerottoli e altre parti di proprietà di tutti i condòmini può avvenire solo a condizione di consentire a tutti un pari utilizzo della medesima area, e non implicare un uso diverso dello spazio rispetto a quello a cui è destinato.
Particolare attenzione va posta sul divieto di “modificare la destinazione d’uso” delle parti comuni condominiali. L’androne non è stato infatti concepito come area destinata al parcheggio di biciclette o motociclette, pertanto, chi le lascia all’interno del palazzo, anche se in spazi comuni come il pianerottolo del piano terra o quello adiacente al proprio appartamento, commette una violazione. In sostanza, non è consentito parcheggiare bici o motorini nell’androne, non solo perché tale comportamento ostacola gli altri proprietari nel medesimo utilizzo (anche se è improbabile che in un pianerottolo possano essere posizionati più motocicli), ma soprattutto perché ciò altera la destinazione originaria di tale spazio, che è quella di accogliere i condòmini e i loro ospiti.
Poteri dell’assemblea e dell’amministratore
Come abbiamo visto, in linea di massima e salvo eccezioni, non è consentito occupare in modo stabile il pianerottolo e l’androne con biciclette, motorini e altri oggetti che non siano destinati a migliorare quel particolare spazio comune. Solo l’approvazione dell’assemblea condominiale potrebbe derogare a questa regola. Pertanto, nel caso in cui, ad esempio, un inquilino parcheggi abitualmente e senza autorizzazione la moto nell’androne, gli altri condòmini possono presentare un ricorso legale per ottenere che il giudice impedisca l’uso di tale spazio come “garage” per mezzi di trasporto.
È importante sottolineare che, per rispondere alle esigenze di interesse condominiale, l’assemblea ha comunque il potere di modificare la destinazione d’uso di una o più parti comuni. Nel caso in cui i condòmini desiderino ottenere un vantaggio diverso da determinati spazi comuni, magari più adatto alle esigenze quotidiane attuali e diverse da quelle originarie stabilite durante la costruzione dell’edificio, è possibile presentare all’assemblea una proposta di modifica delle destinazioni. Solo in questo modo sarà consentito lasciare bici e moto parcheggiate nell’androne.
Quanto all’amministratore di condominio, l’articolo 1130 del Codice civile gli riconosce facoltà di eseguire le delibere e curare l’osservanza del regolamento di condominio, disciplinare l’uso delle cose comuni. Di conseguenza, potrà impedire la sosta di motocicli nell’androne condominiale se questa è espressamente vietata da delibere o regolamenti, arrivando anche a proporre all’assemblea un’azione giudiziale, o una sanzione pecuniaria (quando questa sia prevista per il divieto di sosta di motocicli nell’androne condominiale), o ancora disciplinare la sosta di motocicli nell’androne, prevedendo ad esempio modalità di parcheggio ed eventuali turni.