A24-A25: giudici, presupposti non comparabili al Ponte Morandi
In particolare nel provvedimento i giudici amministrativi dubitano della legittimità del ricorso allo strumento del decreto-legge, non ravvisando le ragioni di straordinaria necessità e urgenza che giustificano l’attivazione di tale istituto che consente al Governo di adottare sotto la propria responsabilità atti provvisori con forza di legge. Per i magistrati quelli prospettati in questa occasione sono «presupposti in alcun modo – è detto nella sentenza – comparabili, rispetto a quelli che, relativamente alla situazione venutasi a determinare relativamente alla città di Genova, a seguito del crollo del ponte Morandi», erano stati «credibilmente evidenziati nel decreto legge n. 109/2018».
Sotto il secondo profilo, la “legificazione” della determinazione amministrativa ha comportato la sottrazione al sindacato giurisdizionale dei provvedimenti amministrativi con i quali è stata disposta la risoluzione della convenzione di concessione delle autostrade A24 e A25. In particolare, la sovrapposizione di un atto legislativo ai provvedimenti amministrativi che hanno disposto la risoluzione del rapporto di concessione, o meglio l’assorbimento di questi ultimi da parte di un atto avente forza di legge, ha fatto in modo che il giudice amministrativo non possa esercitare la sua funzione “naturale”, consistente nella valutazione della legalità del provvedimento amministrativo, ossia della sua conformità al paradigma della legge.
Sotto il terzo profilo l’intervento legislativo, in quanto impedisce il sindacato giurisdizionale, costituisce un’interferenza nell’esercizio della giurisdizione, chiamata a pronunciarsi su un contenzioso il cui primo atto risale al principio del 2022 (si tratta del ricorso contro l’apertura del procedimento di decadenza dalla concessione avviato dal Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili contro Strada dei Parchi), ossia ad una data anteriore all’intervento legislativo del 7 luglio 2022.
In altri termini, il giudice amministrativo ha ritenuto che il decreto-legge, avendo sancito la risoluzione della concessione dopo aver proclamato l’inadempimento del concessionario – nonostante che questo formasse oggetto di un contenzioso ancora pendente -, sia intervenuto su una causa in corso che vedeva contrapposti lo Stato e il concessionario delle autostrade A24 e A25, determinandone l’esito in favore della parte pubblica.
«In questo caso – spiegano i legali del gruppo Toto – si dovrГ conseguentemente porre la questione del risarcimento dell’enorme danno patito, per effetto degli illegittimi provvedimenti adottati, dalla societГ concessionaria, la quale, privata della sua attivitГ caratteristica, ha dovuto richiedere l’accesso a procedure concorsuali di gestione della crisi e rischia tuttora il fallimentoВ».