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Autovelox, tutte le nuove regole in vista dell'estate: dalle modalità di installazione ai casi in cui fare ricorso, cosa sapere

autovelox, tutte le nuove regole in vista dell'estate: dalle modalità di installazione ai casi in cui fare ricorso, cosa sapere

Autovelox, tutte le nuove regole in vista dell’estate: dalle modalità di installazione ai casi in cui fare ricorso, cosa sapere

Autovelox, cosa sapere prima degli esodi estivi? Dopo quattordici anni di attesa, le nuove norme sul posizionamento e sull’uso dei misuratori di velocità sono ormai in vigore. Dalle postazioni mobili a quelle fisse, passando per la segnaletica e le modalità di ricorso, la guida per gli automobilisti tra nuove regole e vecchie apparecchiature.

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Controlli, dove è possibile farli

Come indicato nel decreto ministeriale, e come riportato da “Il Sole 24 Ore”, per installare un autovelox su strade urbane o extraurbane non principali è necessario che sia presente almeno una di queste condizioni:

  • alta incidentalità, dimostrata con un’analisi sui cinque anni precedenti tenendo conto dei sinistri e della velocità;
  • impossibilità o grave difficoltà di fermare subito i trasgressori, per situazioni contingenti o caratteristiche della strada;
  • velocità reali oltre i limiti, documentate dal gestore della strada.

Per quanto riguarda invece le autostrade e le strade extraurbane principali, i controlli sono invece sempre possibili.

 

Postazioni mobili

Quando non è possibile utilizzare postazioni fisse non presidiate, a bordo strada vengono collocati apparecchi mobili o collocati temporaneamente, utilizzati con il presidio di agenti a distanza, senza alt ai trasgressori. Anche in questi casi, però, ci sono alcune restrizioni.

  • I controlli extraurbani sono consentiti solo su strade con limite non inferiore di oltre 20 km/h a quello generale fissato per il tipo di strada dall’articolo 142 del Codice della strada (130 km/h sulle autostrade, 110 sulle strade extraurbane principali, 90 sulle altre extraurbane), tranne in caso di particolarità di tracciato o piattaforma viabile che impongano limiti più bassi, da segnalare adeguatamente e validi per non meno di 2 km per le autostrade, 1,5 per le extraurbane principali, 500 metri per le altre extraurbane e 250 per gli itinerari ciclopedonali;

     

  • Tra il segnale di limite e la postazione di controllo deve esserci almeno un chilometro. Tra due postazioni, poi, deve esserci una distanza di almeno 4 km in autostrada, 3 km sulle extraurbane principali e 1 km per le strade rimanenti.

Discorso diverso per le strade urbane. Come riporta “Il Sole 24ore”, su quelle di scorrimento (cioè quelle con carreggiate separate e altre caratteristiche che legalmente consentono, se ritenuto opportuno, di alzare la velocità consentita fino a 70 km/h) il limite non può essere infatti inferiore a 50 km/h, con deroga per criticità di tracciato o significativo livello di incidentalità. In tali casi, che giustificano limiti inferiori, questi devono valere per non meno di 400 metri. Sulle strade urbane di quartiere e locali, una postazione mobile può essere collocata solo se il limite è 50 km/h, senza deroga; idem sulle strade urbane ciclabili, ma il limite è di 30 km/h; per gli itinerari ciclopedonali il limite deve valere per non meno di 250 metri.

Infine,  in caso di strade urbane di scorrimento, il segnale di limite deve trovarsi ad almeno 200 metri dalla postazione, mentre per le strade urbane a 75 metri. Tra due postazioni, incluse quelle fisse, deve esserci non meno di 1 km per strade di scorrimento e di 500 metri per le altre.

 

Postazioni fisse (extraurbane e urbane)

Per quanto riguarda le postazioni fisse extraurbane, i rilevatori fissi potranno essere introdotti solamente se il limite locale non è inferiore di oltre 20 km/h a quello generale, con deroghe per criticità di tracciato o piattaforma. Limite per almeno 2.000 metri in autostrada, 1.500 su extraurbane principali, 500 per le altre extraurbane e 250 su itinerari ciclopedonali. I controlli della velocità media sono consentiti solo su tratti con limite uniforme e senza diramazioni oppure se queste ultime ci sono ma hanno volume di traffico «non significativo». La lunghezza del tratto sotto controllo non può essere inferiore a 1.000 metri, con due ulteriori regole da rispettare: evitare un frazionamento in un numero eccessivo di tratti ed evitare la duplicazione di controlli se non sussiste la distanza di almeno 1.000 metri tra postazioni.

Discorso leggermente diverso per le postazioni fisse urbane. Tra i vincoli del gestore, la valutazione preventiva della possibilità di installare i dossi rallentatori, il divieto assoluto con limite temporaneo inferiore di oltre di 20 km/h alla velocità prevista per la tipologia di strada corrispondente, il controllo velocità media solo su strade di scorrimento in tratti con limite uniforme senza svincoli né diramazioni e lunghi non meno di 500 metri. Come in extraurbano, da evitare l’eccessivo frazionamento e la duplicazione. Per quanto riguarda la distanza tra segnale di limite e postazione, non dovrà essere meno di 200 metri su strade di scorrimento e 75 sulle altre.

 

La questione segnaletica

Per essere a norma, le postazioni devono rispettare però anche altre norme. Tra queste, quella inerente alla segnaletica di preavviso. Il Dl 121/2002, articolo 4 e l’articolo 142, comma 6-bis del Codice della strada, obbligano infatti a porre una segnaletica di preavviso a monte della postazione di controllo, sia essa fissa o mobile, con contestazione immediata o differita. Sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei trasporti con il Decreto 15 agosto 2007, le distanze alle quali posizionare i preavvisi sono di 250 metri per le autostrade e le strade extraurbane principali, 150 metri per le strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento, e 80 metri sulle altre strade. Nel caso in cui queste regole non vengano rispettate, gli automobilisti potranno procedere con il ricorso.

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