Attualità

Economia

Motori

Autovelox, esodi estivi con le nuove regole: quello che c’è da sapere

autovelox, esodi estivi con le nuove regole: quello che c’è da sapere

Le nuove norme su posizionamento e uso dei misuratori di velocità (Dm Infrastrutture-Interno dell’11 aprile 2024), dopo 14 anni di attesa, sono ormai in vigore. Diradato il clamore e iniziata la stagione del traffico vacanziero, è l’ora delle “istruzioni per l’uso”.

Le regole dipendono da tipo di strada e apparecchiatura (fissa o mobile) e non riguardano quelle presidiate da agenti per fermare subito il trasgressore, ma le rilevazioni «a distanza» con successiva notifica del verbale, che sono la maggioranza. Le postazioni fisse già installate andranno adeguate entro 12 mesi, pena la disattivazione sino a quando vengono messe a norma.

Su strade urbane o extraurbane non principali, occorre almeno una delle condizioni elencate nel Dm:

1 alta incidentalità, dimostrata con un’analisi sui cinque anni precedenti su sinistri e velocità;

2 impossibilità o grave difficoltà di fermare subito i trasgressori, per situazioni contingenti o caratteristiche geometriche della strada;

3 velocità reali oltre i limiti, documentate dall’ente gestore.

Sulle autostrade e le strade extraurbane principali (cioè quelle superstrade a carreggiate separate che sono vietate ai veicoli lenti, dove la velocità può salire fino a 110 km/h), controlli sempre possibili.

Ci si riferisce non a tutti gli apparecchi mobili o collocati temporaneamente a bordo strada, ma solo a quelli eventualmente utilizzati con il presidio di agenti a distanza, senza alt ai trasgressori, quando non è possibile utilizzare postazioni fisse non presidiate. Sarà interessante vedere come queste distinzioni verranno interpretate nella prassi.

In generale, i controlli extraurbani sono consentiti solo su strade con limite non inferiore di oltre 20 km/h a quello generale fissato per il tipo di strada dall’articolo 142 del Codice della strada (130 km/h sulle autostrade, 110 sulle strade extraurbane principali, 90 sulle altre extraurbane), tranne in caso di particolarità di tracciato o piattaforma viabile che impongano limiti più bassi, da segnalare adeguatamente e validi per non meno di 2 km per le autostrade, 1,5 per le extraurbane principali, 500 metri per le altre extraurbane e 250 per gli itinerari ciclopedonali.

Tra il segnale di limite e la postazione di controllo deve esserci almeno un chilometro. Tra due postazioni, poi, deve esserci una distanza di almeno 4 km in autostrada, 3 km sulle extraurbane principali e 1 km per le strade rimanenti.

Vincoli diversi sulle strade urbane. Su quelle di scorrimento (cioè quelle con carreggiate separate e altre caratteristiche che legalmente consentono, se ritenuto opportuno, di alzare la velocità consentita fino a 70 km/h) il limite non può essere inferiore a 50 km/h, con deroga per criticità di tracciato o significativo livello di incidentalità. In tali casi, che giustificano limiti inferiori, questi devono valere per non meno di 400 metri. Sulle strade urbane di quartiere e locali, una postazione mobile può essere collocata solo se il limite è 50 km/h, senza deroga; idem sulle strade urbane ciclabili, ma il limite è di 30 km/h; per gli itinerari ciclopedonali il limite deve valere per non meno di 250 metri.

Il segnale di limite deve trovarsi ad almeno 200 metri dalla postazione sulle strade urbane di scorrimento, 75 metri per le altre strade urbane. Tra due postazioni, incluse quelle fisse, deve esserci non meno di 1 km per strade di scorrimento e di 500 metri per le altre.

Rilevatori fissi sulle extraurbane solo se il limite locale non è inferiore di oltre 20 km/h a quello generale; deroghe per criticità di tracciato o piattaforma. Limite per almeno 2.000 metri in autostrada, 1.500 su extraurbane principali, 500 per le altre extraurbane e 250 su itinerari ciclopedonali.

I controlli della velocità media sono consentiti solo su tratti con limite uniforme e senza diramazioni oppure se queste ultime ci sono ma hanno volume di traffico «non significativo» (concetto non ulteriormente precisato; in passato si era stabilito che una diramazione fosse significativa se vi confluiva più del 10% del traffico del tratto precedente) . La lunghezza del tratto sotto controllo non può essere inferiore a 1.000 metri, con due ulteriori accortezze:

1 evitare un frazionamento in un numero eccessivo di tratti;

2 evitare la duplicazione di controlli se non sussiste la distanza di almeno 1.000 metri tra postazioni.

Controlli fissi, sia di velocità istantanea sia di media, anche nei cantieri, se durano più di una settimana con condizioni difficili per collocare postazioni mobili. Segnale di limite almeno 1 km prima della postazione.

Il gestore deve prima valutare se può installare i dossi rallentatori previsti dal regolamento del Codice della strada. Gli altri vincoli sono quelli per le postazioni mobili.

Divieto assoluto con limite temporaneo inferiore di oltre di 20 km/h alla velocità prevista per la tipologia di strada corrispondente.

Controllo velocità media solo su strade di scorrimento in tratti con limite uniforme (tranne brevi tratti con limiti inferiori) senza svincoli né diramazioni e lunghi non meno di 500 metri. Come in extraurbano, da evitare eccessivo frazionamento e duplicazione. Distanza tra segnale di limite e postazione: non meno di 200 metri su strade di scorrimento, 75 sulle altre.

Per la legittimità della collocazione delle postazioni, è fondamentale la segnaletica di preavviso dei controlli (situazione unica, nel panorama delle violazioni amministrative). Il Dl 121/2002, articolo 4 e l’articolo 142, comma 6-bis del Codice della strada obbligano a porre una segnaletica di preavviso a monte della postazione di controllo, sia essa fissa o mobile, con contestazione immediata o differita.

Sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei trasporti con il Decreto 15 agosto 2007 le distanze alle quali posizionare i preavvisi sono di 250 metri per le autostrade e le strade extraurbane principali, 150 metri per le strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento, e 80 metri sulle altre strade.

Insomma, tante regole (e qui non sono state citate tutte). Quindi per ogni postazione si dovrà avere cura di preparare un corposo fascicolo che dia conto del rispetto di tutte le condizioni di legittimità di posizionamento dell’impianto, senza trascurare di certificare la corretta taratura e verifica periodica dell’apparecchiatura.

Sempre per il fatto che le regole sono tante, articolate e con qualche limite interpretativo, c’è da chiedersi se ogni singola condizione non rispettata può davvero riflettersi sulla regolarità dei verbali di violazione. Non solo: risulta ancora irrisolta la questione recentemente sollevata dalla Cassazione (ordinanza 10505/2024), che per ogni apparecchio di rilevazione ritiene necessaria l’omologazione, mentre finora il ministero delle Infrastrutture ha proceduto solo con semplici approvazioni.

Dato il tasso di litigiosità sulla materia, delicata, controversa, complessa oltre il ragionevole, è lecito prevedere controversie legali di ogni genere, con i susseguenti diversi orientamenti che ne scaturiranno.

TOP STORIES

Top List in the World