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Assicurazione auto: quando il passeggero può testimoniare?

In caso di un incidente il passeggero può essere validamente e utilmente chiamato a testimoniare? Le sue parole hanno valore o no per l’assicurazione auto ai fini dell’individuazione delle responsabilità, in seguito a una corretta ricostruzione dei fatti?

Le domande di cui sopra sono molto frequenti da parte di tutte quelle persone che si sono trovate dinanzi alla necessità di gestire le conseguenze di un incidente stradale e avere nel passeggero il testimone che può contribuire a una corretta ricostruzione dell’avvenuto.

Di fatti, non tutte le testimonianze sono ammissibili, considerato che la legge distingue la posizione di colui che ha assistito al sinistro stradale e colui che era trasportato dal veicolo coinvolto, ovvero il passeggero dell’auto che è stato interessato in maniera diretta dall’incidente stradale.

Quest’ultimo può testimoniare o no? In quali casi?

Quali sono i testimoni ammessi per l’assicurazione auto

assicurazione auto: quando il passeggero può testimoniare?

Photo by 3844328 – Pixabay

Per comprenderlo, bisogna considerare innanzitutto che per l’assicurazione auto non ci sono persone che necessariamente non possono testimoniare. Insomma, la versione dei fatti di tutti coloro i quali hanno assistito all’incidente è utile, anche se dovesse trattarsi del passeggero trasportato, amico o familiare del guidatore.

Naturalmente, a tutto ciò il quadro normativo oggi in vigore ha previsto un limite. L’art. 246 del codice di procedura civile sostiene infatti che

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non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio.

Di qui, la necessità di comprendere se il passeggero ricada o meno in questa ipotesi e se la sua testimonianza può essere o meno considerata ammissibile e di valore in un dibattimento.

Quando il passeggero può testimoniare

Alla luce di quanto abbiamo sopra introdotto, per capire se il passeggero può testimoniare in caso di incidente stradale bisogna distinguere due diverse ipotesi.

La prima è che l’incidente non abbia determinato alcun danno nel passeggero e, di conseguenza, il suo giudizio sarà utile esclusivamente per conteggiare i danni al veicolo e al conducente.

La seconda è che l’incidente abbia determinato ferite anche nel soggetto trasportato, il passeggero, con costui che avrà evidentemente un diretto interesse a muoversi contro la compagnia assicurativa.

Ebbene, nel primo caso il terzo trasportato non ha alcun interesse processuale ad agire contro l’assicurazione e, come tale, può essere sentito come testimone nella causa mossa dal conducente coinvolto nel sinistro.

Di contro, nel caso in cui il passeggero sia stato danneggiato, non potrà testimoniare in favore o contro gli altri danneggiati, poiché portatore di un interesse processuale. Peraltro, come precisato dalla Cassazione con sentenza n. 19121/2019, anche se il passeggero è stato risarcito dalla compagnia assicurativa non può in ogni caso essere sentito come testimone.

Nei giudizi sulla responsabilità civile derivante da circolazione stradale, il terzo trasportato è incapace a deporre, ai sensi dell’articolo 246 del Codice di procedura civile, quando abbia riportato danni in conseguenza del sinistro

conclude infatti nell’ordinanza.

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