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Autonomia differenziata: cosa è, cosa prevede e cosa può cambiare con la nuova legge. Testo e articoli

autonomia differenziata: cosa è, cosa prevede e cosa può cambiare con la nuova legge. testo e articoli

Autonomia differenziata: cosa è, cosa prevede e cosa può cambiare con la nuova legge. Testo e articoli

Giunge dopo una lunga maratona notturna alla Camera il secondo e definitivo sì al disegno di legge sull’Autonomia. Con 172 sì 99 voti contrari e 1 astenuto, il provvedimento voluto dal ministro degli Affari regionali Roberto Calderoli (Lega) è diventato Legge.

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L’approvazione

Nessun dibattito, un’approvazione con “il favor delle tenebre” lamenta l’opposizione che ha criticato aspramente la decisione di andare avanti a oltranza, dopo il mancato accordo dei capigruppo. E mentre è dura la contrarietà della minoranaza, la premier Giorgia Meloni esulta sui social: «Un passo avanti per costruire un’Italia più forte e più giusta, superare le differenze che esistono oggi tra i diversi territori della nazione e garantire gli stessi livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni sull’intero territorio». Ma cosa stabilisce precisamente la legge sull’Autonomia differenziata?

 

Il provvedimento

La legge sull’autonomia differenziata, nota anche come ddl Calderoli, è costituto da 10 articoli in cui si definiscono le modalità con cui le regioni potranno chiedere e ottenere di gestire in proprio alcune delle materie su cui al momento la competenza è dello Stato centrale. Insieme alle competenze, le regioni possono anche trattenere il gettito fiscale, che non sarebbe più distribuito su base nazionale a seconda delle necessità collettive.

 

Le materie

Tra le 23 materie troviamo anche la tutela della salute. Ci sono poi, l’Istruzione, Sport Ambiente, Energia, Trasporti, Cultura e Commercio Estero. Quattrodici sono le materie definite dai Lep, Livelli Essenziali di Prestazione.

 

Determinazione Lep

La concessione di una o più forme di autonomia è subordinata alla determinazione dei Lep, ovvero i criteri che determinano il livello di servizio minimo che deve essere garantito – è specificato nel testo – in modo uniforme sull’intero territorio nazionale. La determinazione dei costi e dei fabbisogni standard, e quindi dei Lep, avverrà a partire da una ricognizione della spesa storica dello Stato in ogni Regione nell’ultimo triennio.

 

Principi di trasferimento

L’articolo 4, modificato in Aula al Senato da un emendamento di FdI, stabilisce i principi per il trasferimento delle funzioni alle singole Regioni, precisando che sarà concesso solo successivamente alla determinazione dei Lep e nei limiti delle risorse rese disponibili in legge di bilancio. Dunque senza Lep e il loro finanziamento, che dovrà essere esteso anche alle Regioni che non chiederanno la devoluzione, non ci sarà Autonomia.

 

Cabina di regia

Composta da tutti i ministri competenti, assistita da una segreteria tecnica, collocata presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio, la cabina di regia dovrà provvedere a una ricognizione del quadro normativo in relazione a ciascuna funzione amministrativa statale e delle regioni ordinarie, e all’individuazione delle materie o ambiti di materie riferibili ai Lep sui diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale.

 

I tempi

Il Governo entro 24 mesi dall’entrata in vigore del ddl dovrà varare uno o più decreti legislativi per determinare livelli e importi dei Lep. Mentre Stato e Regioni, una volta avviata, avranno tempo 5 mesi per arrivare a un accordo. Le intese potranno durare fino a 10 anni e poi essere rinnovate. Oppure potranno terminare prima con un preavviso di almeno 12 mesi.

 

Clausola di salvaguardia

L’undicesimo articolo, inserito in commissione, oltre a estendere la legge anche alle regioni a statuto speciale e le province autonome, reca la clausola di salvaguardia per l’esercizio del potere sostitutivo del governo. L’esecutivo dunque può sostituirsi agli organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni quando si riscontri che gli enti interessati si dimostrino inadempienti, rispetto a trattati internazionali, normativa comunitaria oppure vi sia pericolo grave per la sicurezza pubblica e occorra tutelare l’unità giuridica o quella economica. In particolare si cita la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni sui diritti civili e sociali.

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