Autovelox
La sentenza della Cassazione 10505, relativa all’annullamento alla multa per eccesso di velocità, rilevata da un autovelox non omologato ad un automobilista di Treviso, potrebbe far tremare le vene dei polsi alle casse di migliaia di Comuni e far esultare ancora più cittadini.
Stando a quanto spiegato dagli esperti del periodico All-In Giuridica, se è vero che quanto stabilito apre la strada alla possibilità di successo nel ricorso contro una contravvenzione ricevuta per il superamento dell’andatura consentita, dall’altro lato la verifica “può essere fatta solamente con procedura di accesso agli atti”.
Preme chiarire che se la sentenza della Corte non è equiparabile a legge, sebbene dopo pronunce di questo tipo si tende a garantire l’uniformità delle sentenze.
Secondo il Codacons, nonostante la sentenza ribalti l’interpretazione del Codice della Strada esposta dal Ministero dei Trasporti con la nota del 31 maggio, (ripresa dalla circolare n. 8176/2020 del Ministero delle infrastrutture e trasporti) – e secondo cui i termini “approvazione” e “omologazione” potevano essere qualificati come sinonimi o equivalenti – gli automobilisti pizzicati ad una velocità superiore a quella consentita non possono però cantare in gruppo vittoria: “Per le multe già pagate o quelle per cui siano scaduti i termini – sostiene l’associazione – non è possibile proporre ricorso”.
Nuovi annullamenti? Possibili, ma a determinate condizioni
Il codice della strada afferma che solo i macchinari omologati possono elevare in maniera corretta delle multe. “Se il macchinario è solo approvato e non omologato come nel caso di Treviso la multa è stata elevata in modo irregolare. E tutti questi verbali possono essere potenzialmente quindi contestati”, spiega Dario Giordano, avvocato Udicon. “Sembra il classico cavillo giuridico ma in realtà di stratta di una questione molto importante: questi termini infatti non devono essere affatto essere confusi, come ricorda la Cassazione”.
Secondo step. Nel caso in cui sia ancora possibile contestare la sanzione, per avere certezze circa l’omologazione del dispositivo autovelox che ha accertato la violazione, occorre poi presentare istanza d’accesso presso il comune dove è installato l’apparecchio e, una volta ottenuti gli atti, analizzare le specifiche tecniche sull’autovelox.
“Una prassi tutt’altro che semplice e che in ogni caso non porta all’annullamento automatico delle sanzioni”, spiega Carlo Rienzi, Codacons, che ricorda: “’Siamo da sempre contrari all’uso indiscriminato degli autovelox come strumento per alimentare le casse comunali, ma il rischio è che la decisione della Cassazione sia interpretata come una bocciatura degli strumenti di rilevazione automatica della velocità e come un via libera al superamento dei limiti sulle strade, con conseguenze negative sul fronte della sicurezza stradale”.
Il ricorso è gratuito perché non bisogna anticipare la marca da bollo, ma se si perde la sanzione raddoppia. Se si vince le spese a carico di chi impugna la sentenza sarebbero nulle e sarebbero a carico del Comune sia il rimborso delle marche da bollo che le spese legali.
Ciò non vuol dire ovviamente che possa bastare non pagare per far sparire il problema, tutt’altro: dietro l’angolo c’è il rischio che arrivi una sanzione pecuniaria con l’aggiunta di una notevole mora.
È necessario presentare regolare ricorso, per discutere il proprio caso ma, si ricorda, è previsto un tempo limite per tale documentazione. Entro 60 giorni e non oltre dal ricevimento del verbale presentando il tutto al Prefetto.
Nel caso in cui si opti per il giudice di pace, invece, i tempi si riducono a 30 giorni.
Davanti al giudice di pace possono essere chiesti anche degli accertamenti tecnici, quindi magari si potrebbe scoprire che un apparecchio che non era omologato era anche difettoso. In questo caso è obbligatorio pagare la marca da bollo.
Rimane invariata la norma secondo cui, per tenere conto della possibilità che gli autovelox possano commettere degli errori di misurazione, anche se minimi, il Codice della strada prevede dei margini di tolleranza sulle velocità rilevate: di 5 km/h entro i 100 km/h rilevati dallo strumento; e del 5% del valore rilevato oltre i 100 km/h.
Inoltre, il Codice della strada prevede un arrotondamento per difetto dei decimali oltre alla tolleranza del 5%.