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Autovelox approvato e omologato, le differenze e come riconoscerlo

Fa discutere l'annullamento di una multa per eccesso di velocità annullata dalla Corte di Cassazione a un automobilista di Treviso

autovelox approvato e omologato, le differenze e come riconoscerlo

Autovelox, terrore degli automobilisti e al centro anche della revisione del codice della strada voluta dal ministro Matteo Salvini, ambasciatore della protesta contro il proliferare degli apparecchi per monitorare la velocità dei veicoli e – in caso di superamento dei limiti – far partire l’iter per la multa.

Dopo i fatti di Treviso – con la Cassazione ad annullare una multa per eccesso di velocità perché questa è stata rilevata da un autovelox approvato ma non omologato – si apre la questione: tutte le multe sono contestabili? Come si fa a sapere se l’autovelox che mi ha “pizzicato” rispetta in pieno la legge?

Approvazione o omologazione?

C’è da dire che le differenze tra approvazione e omologazione di un autovelox sono sottili, specialmente per colpa di una mancata chiarezza da parte del ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tali termini infatti vengono affiancati, dando loro significati molto simili, all’interno dell’articolo 192 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (quello del 1992). Per esempio il comma 1 recita

Ogni volta che nel Codice e nel presente regolamento è prevista la omologazione o la approvazione di segnali, di dispositivi, di apparecchiature, di mezzi tecnici per la disciplina di controllo e la regolazione del traffico, di mezzi tecnici per l’accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, di materiali, attrezzi o quant’altro previsto a tale scopo, di competenza del ministero dei Lavori pubblici, l’interessato deve presentare domanda, in carta legale a tale dicastero indirizzandola all’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, corredata da una relazione tecnica sull’oggetto della richiesta, da certificazioni di enti riconosciuti o laboratori autorizzati su prove alle quali l’elemento è stato già sottoposto, nonchè da ogni altro elemento di prova idoneo a dimostrare l’utilità e l’efficienza dell’oggetto di cui si chiede l’omologazione o l’approvazione e presentando almeno due prototipi dello stesso. Alla domanda deve essere allegata la ricevuta dell’avvenuto versamento dell’importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative ai sensi dell’articolo 405.

Secondo il cds quindi si tratta di processi sovrapponibili, ma così non è, almeno secondo diverse sentenze emesse negli ultimi anni, nonostante in una circolare diffusa nel 2020 dal ministero dei trasporti si ribadisca come omologazione e approvazione, pur differenti, abbiano lo stesso valore. Si legge infatti: 

La differenza tra un procedimento di omologazione e uno di approvazione è da ricercarsi unicamente nel fatto che per il primo esistono le relative norme tecniche di riferimento, europee e/o italiane, specifiche per la funzione fondamentale svolta dal dispositivo/sistema, mentre per il secondo manca tale riferimento. Ciò non significa che nel caso dell’approvazione non si seguano procedure standardizzate e non vengano verificate le funzionalità e i requisiti dei medesimi dispositivi, in modo omogeneo. Pertanto, una volta approvati, i dispositivi possono essere utilizzati per l’accertamento delle violazioni, parimenti a quelli omologati.

In poche parole un autovelox omologato segue regole fondamentali e ben definite a livello nazionale e comunitario e sono in capo al ministero per lo sviluppo economico, un autovelox autorizzato invece non ha riferimenti tecnici e amministrativi così dettagliati. In ogni caso comunque gli apparecchi devono essere tarati almeno una volta l’anno, così da evitare errori nella lettura della velocità degli autoveicoli 

Ci vuole tempo

Per capire se un autovelox è omologato ci si può prima di tutto affidare al verbale, dove possono essere riportate le specifiche dell’apparecchio. In caso contrario bisogna armarsi di pazienza e fare in fretta. Nel momento in cui ci viene notificata la multa infatti si può fare istanza di accesso agli atti amministrativi presso l’organo di Polizia che ha rilevato l’eccesso di velocità. Si può scegliere se accontentarsi dell’esibizione del certificato di omologazione o ricevere una copia. Le differenze principali risiedono nelle tempistiche richieste. Va comunque sottolineato che, una volta interpellato, l’organo di Polizia avrà 30 al massimo giorni per rispondere, senza andare oltre i tempi consentiti per il ricorso.

Se, passati i termini temporali, non viene comunicata una risposta l’automobilista può rivolgersi alle autorità competenti (giudice di pace o prefetto) per chiedere l’annullamento. Lo stesso avviene, in automatico, se il certificato di omologazione dell’autovelox non esiste.

Lo stesso procedimento burocratico è da seguire se si vuole verificare l’avvenuta taratura dell’autovelox, comunque indicata all’interno del verbale con la dicitura “L’apparecchiatura utilizzata è stata sottoposta alla visita periodica di taratura”. Informazione che in determinati casi è sottolineata con l’indicazione della data precisa di avvenuta taratura. 

L’avviso del Codacons

Quello che è certo è che la recente sentenza della Cassazione in tema autovelox non aiuta a fare chiarezza. Molti automobilisti infatti sono speranzosi di potersi vedere annullate le sanzioni amministrative. In questo caso il Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e la tutela dei diritti di utenti e consumatori) prova a fare chiarezza sull’argomento per bocca del proprio presidente Carlo Rienzi. 

“Va chiarito subito che la sentenza della Cassazione non porta affatto ad una raffica di ricorsi e al conseguente annullamento delle multe elevate dagli autovelox”

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