- Attenzione alla cilindrata del veicolo
- IVA 4% sull’auto del disabile: il divieto di vendita
- Riassumendo
iva auto disabili
Attenzione alla cilindrata del veicolo
Le agevolazioni fiscali per l’acquisto di auto per disabili (tra cui anche l’esenzione bollo auto disabili) rappresentano una misura importante che contribuisce a migliorare l’accessibilità e l’autonomia delle persone con disabilità in Italia. È essenziale che i potenziali beneficiari siano informati su come e chi può accedere a questi vantaggi, così come delle responsabilità legate al mantenimento delle agevolazioni. Con la giusta informazione e pianificazione, l’acquisto di un veicolo adattato non solo è economicamente vantaggioso ma rappresenta un investimento cruciale per la qualità della vita. Una delle agevolazioni più significative è la possibilità di beneficiare di un’aliquota IVA agevolata al 4%, anziché il normale 22%. Questo vantaggio fiscale è applicabile sia quando l’acquisto dell’auto viene effettuato direttamente dalla persona con disabilità sia quando viene fatto da un familiare su cui il disabile è fiscalmente a carico. Per quanto riguarda i tipi di veicoli che rientrano in questa agevolazione, sono inclusi quelli
- con cilindrata fino a 2000 centimetri cubici per motori a benzina o ibridi
- con cilindrata, fino a 2800 centimetri cubici per motori diesel o ibridi
- e quelli con potenza fino a 150 kW per i motori elettrici.
IVA 4% sull’auto del disabile: il divieto di vendita
È importante notare che per mantenere le agevolazioni fiscali, il veicolo acquistato non deve essere trasferito, sia a titolo oneroso che gratuito, prima di due anni dall’acquisto. Questo è stabilito dall’articolo 1 (comma 37) della legge n. 296/2006 (vedi anche guida agevolazioni disabili Agenzia Entrate). Se il veicolo viene trasferito prima di questo termine, è necessario restituire la differenza tra l’imposta dovuta senza agevolazioni e quella effettivamente pagata. Tuttavia, esiste un’eccezione a questa regola. Se la persona con disabilità necessita di cambiare veicolo a causa di nuove esigenze legate al proprio handicap e intende acquistarne un altro con differenti adattamenti, il trasferimento è permesso. In questo caso, però, non sarà possibile beneficiare di nuove agevolazioni fiscali per il nuovo acquisto prima che siano trascorsi quattro anni dal precedente. Un’altra eccezione riguarda i casi di eredità. Se un veicolo acquistato con agevolazioni viene ereditato e rivenduto prima di due anni, il nuovo proprietario non è tenuto alla restituzione.
Riassumendo
- è prevista agevolazione IVA al 4% per l’auto del disabile titolari dell’articolo 104 o familiari che hanno disabili fiscalmente a carico.
- l’agevolazione è applicabile a veicoli con specifici limiti di cilindrata e potenza, sia benzina, diesel che elettrici.
- il veicolo non deve essere trasferito per due anni dall’acquisto per mantenere l’agevolazione.
- il trasferimento anticipato comporta il rimborso della differenza tra l’imposta standard e quella agevolata.
- sono previste eccezioni al trasferimento anticipato per necessità di adattamenti diversi dovuti al cambiamento della disabilità.
- in caso di veicolo ereditato è consente vendita entro due anni senza obbligo di restituzione delle agevolazioni.
L’articolo Auto del disabile: l’errore da evitare per non restituire l’IVA agevolata proviene da Fisco – Investireoggi.it.