Pneumatici M+S da moto: cosa dice la legge
Hai comprato la maxi crossover e vuoi fare off-road vero. Che fai? Monti le gomme tassellate, ce ne sono svariati modelli “intermedi”. E fin qui nessun problema. La faccenda si complica volendo utilizzare pneumatici di tipo ancora più specialistico, che non sempre dispongono di codici velocità adeguati per la circolazione su strade aperte al pubblico. Ma c’è dell’altro.
Di solito quelle che noi chiamiamo gergalmente gomme “da fuoristrada” hanno marcatura M+S e questo genera confusione tra i motociclisti, perché la normativa per le M+S (ma solo quelle destinate agli autoveicoli!) si intreccia con le ordinanze invernali.
Naturalmente è possibile circolare con pneumatici M+S tutto l’anno (alcuni modelli di moto li montano di primo equipaggiamento). Misura e indice di carico devono essere conformi a quanto indicato nella carta di circolazione.
Le condizioni di equivalenza riguardano i riconoscimenti di marcature intermedie, frazionarie, vecchie norme” e “nuove norme”, indici di carico, codici di velocità, eccetera. Sono per l’appunto indicate, anche attraverso degli esempi, dal Ministero dei Trasporti nella sua circolare 103/95, che è stata redatta proprio, come si legge: “…allo scopo di dirimere incertezze di interpretazione tra l’indicazione riportata sui documenti di circolazione e le marcature che possono essere riportate effettivamente sui pneumatici equipaggianti i veicoli si illustrano le seguenti esemplificazioni, a parità di marcatura della dimensione”.
La circolare del 31 maggio 1995 a riguardo delle marcature equivalenti su pneumatici per motoveicoli e ciclomotori, al paragrafo 5 del capitolo “Esemplificazioni di equivalenza” dice che: “I pneumatici idonei alla marcia su neve contraddistinti dalla marcatura M+S (oppure MS, M-S ovvero M&S) ovvero pneumatici idonei per impiego su strada e fuoristrada contraddistinti dalla marcatura MST, montati su un veicolo devono avere un simbolo di velocità non inferiore a M (corrispondente a 130 km/h). In tal caso il conducente deve rispettare i limiti più restrittivi eventualmente imposti dalla velocità massima ammessa per il pneumatico”. Quindi deduciamo che se si montano pneumatici M+S, questi devono avere come indice di velocità minimo M e che il conduttore dovrà rispettare tale limite.
D’altra parte, in data 27 maggio 2016 è stata resa disponibile la circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 12424-DIV3-C che ribadisce che ciclomotori e motocicli possono montare pneumatici di tipo M+S con un codice di velocità inferiore rispetto a quello riportato in carta di circolazione fino ad un minimo di M (130 km/h), senza alcuna necessità di modificare il documento di circolazione; nella stessa circolare non si ravvisano però indicazioni riguardanti una qualsiasi volontà di annullamento, modifica o sostituzione della precedente circolare 103/95.
No, se tutte misure e gli indici corrispondono a quanto indicato sul libretto di circolazione. Nel caso di codice velocità inferiore, invece, si ricade nel punto precedente.
La circolare n.103/95 è una delle fonti legislative più importanti, ma molto utili e chiarificatorie sono anche il protocollo Prot. n. 12424-DIV3-C e il protocollo Prot. n. 27301 RU del 5 dicembre 2016.
Nelle disposizioni vigenti, si legge che il divieto per le moto è in vigore quando esiste un obbligo, vale a dire un’ordinanza invernale con presenza di neve o ghiaccio. Infatti, nella Direttiva del Ministro dei Trasporti sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve (16 gennaio 2013) – che fa da riferimento per gli enti proprietari o concessionari delle strade, nel caso essi decidano di emettere un’ordinanza – c’è scritto: “Nel periodo di vigenza dell’obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto”. La giustificazione è già espressa dallo stesso Ministero all’interno della sua direttiva: “Le precipitazioni nevose e i fenomeni di pioggia ghiacciata (freezing rain) possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico”. E ancora: “Considerato che al fine di garantire migliori condizioni di sicurezza della circolazione nei periodi invernali si rende necessario impartire istruzioni agli enti proprietari e concessionari delle strade”.
Come si legge nella direttiva invernale, i ciclomotori e motocicli non hanno obblighi relativi ai pneumatici M+S perché questi veicoli non sono compresi nella direttiva stessa: “… gli enti proprietari o concessionari di strade possono, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera e), del decreto legislativo n. 285/1992, prescrivere che i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, siano muniti di pneumatici invernali”. Ricordiamo che, in caso di tratti stradali eventualmente coperti da un’ordinanza invernale, con neve o ghiaccio al suolo è vietato l’utilizzo dei mezzi a due ruote. La marcatura M+S (o equivalente) ha lo scopo di indicare una predisposizione per l’utilizzo su suoli mobili – Mud (fango) e Snow (neve) – rispetto a un’analoga copertura che ne è priva. Il Regolamento di omologazione ECE 75, recita: “Pneumatico in cui il disegno del battistrada e la struttura sono progettati principalmente per assicurare sul fango e sulla neve fresca o molle un comportamento migliore di quello di uno pneumatico normale (stradale)”. Il disegno del battistrada di uno pneumatico da neve in genere è formato da incavi e tasselli massicci più distanziati rispetto a un pneumatico normale (stradale).